C.Q.C.
carta di qualificazione del conducente
per il rinnovo passare in sede con la patente
La direttiva 2003/59/CE introduce, in particolare, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa frequenza di un corso di formazione.
conseguimento:
Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente:
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h.
- veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione.
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione. - veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio.
- veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente.
- guida o dei certificati di abilitazione professionale ad uso proprio.
- veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali.
- veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
CQC Persone 21 anni
- Veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.
CQC Merci 18 anni
- Veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale.